In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Ho sentito grosse differenze con i cavi giradischi, piccole con quelli per diffusori, molto piccole e non sempre con i cavi segnale
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
MaurArte ha scritto:Ho sentito grosse differenze con i cavi giradischi, piccole con quelli per diffusori, molto piccole e non sempre con i cavi segnale
piccole con quelli per diffusori, di solito piccole e non sempre (con qualche eccezione) con i cavi segnale
Questa la mia esperienza
scontin- Membro classe argento
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Impianto : I MIEI IMPIANTI:
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Raspberry Pi4 con scheda I2C Allo DigiOne Signature e alimentatore Shanti + MediaCenter ZRAID-1 Lubuntu-based + DAC Lector Digicode S192 valvolato RCA + CDP Marantz CD63MKII KISS hardly modded + Pre Karan Acoustics KAL Ref Mkll + finali NuPrime Evolution One + Audio Wave Aspire Pro monoblock alimentato a batteria + Jamo R909 + Supertweeter Taket BatPro 2 + SUB costruito su specifica 4x32 drivers + Condizionatore rete Angstrom Reference 4 Stadi + cavo coassiale Oyaide DB-510 + cavi segnale XLR JPS Labs The superconductor 3 e Ricable Custom Signal S9T + cavi potenza Shinpy SST (an) + cavi alimentazione Elecaudio CS-331B e Acoustic Revive Power MAX 5000 + Fusibili AMR Gold
****** HT extension ******
MiniDSP U-DAC 8 in lineare con LM338T + DSP Mosconi Aerospace 8to12 + 2 BK Peardrop Abletec ALC-180 in configurazione mono + Ampli car Alpine 3547 2x45 watt RMS@ 4 Ohm bridged + Canale centrale Acoustical/Aliante VOCE + Cambridge Sirocco S20 + cavi segnale Wireworld Equinox 7 e 8 e Ricable + cavo USB Mogami AES/EBU 3080 110 ohm dual-headed
******* PRINCIPE ******
Raspberry Pi2 con scheda I2C Allo DigiOne Signature in lineare + piCorePlayer + DAC SMSL M400 + Ampli cuffie MegaHertz Peyote valvolato CV2493 Mullard Mitcham plant 1966 + cuffie Mr Speaker's Ether C Flow con cavo bilanciato Portento Audio + buffer Yagin SD-CD3 valvolato Shuguang Treasure CV181Z + 2 monoblock Temple Audio in lineare + Pandora by Bellino + SUB Rockford Fosgate P3S-1X12 con ampli Reckhorn A-409 + cavo coassiale Neutral Cable + cavi segnale Neutral Cable Fascino XLR e Audioquest Panther + cavi potenza Supra Ply 3.4S + cavi alimentazione Elecaudio CS-331B + System and Magic Blacknoise Extreme V2 + Fusibili AMR Gold
****** DUCA ******
Raspberry Pi3 Allo Katana DAC con Isolator in lineare + piCorePlayer + Finale valvolare 300b Audion + diffusori Audiojam 92 db + cavi segnale G&BL HPC720 + cavi potenza Proson Smoke 2,5mm
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Tablet Nexus 7 2013 LineageOS 7.12 hardly modded in lineare con LT3083 + Douk DAC DSD1796 con oscillatori TCXO 0.1ppm + Raspberry Pi3 in lineare + Allo DigiOne + processore audio Mosconi Gladen DSP 6to8 Aerospace + Ampli classe AB Alpine MRV-F900 F1 Status 4x100 watt RMS@ 4 Ohm + Ampli classe AB DLS ultimate a6 1x500 watt RMS@ 4 Ohm + Kit 2 vie Vibe CVEN62C-V4 + SUB Seas D1001-04 L26ROY + cavi RCA Gladen + Audison Connection Silver SL216 + cavo coassiale Mogami W 2964 + RCA militari
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Grazie, se prenderò un bel classe d in sostituzione del Breeze approfondirò l'argomento cavi.
gigetto- Membro classe bronzo
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Flo ammiro la grandezza della tua passione, ma
Queste sono 2 colonne portanti sulle quali poggia la fuffa dell'hi-fi, e l'utente medio sprovveduto ci cade con tutte le scarpe.
1)
- Cavoletti! Dovrò ammettere di avere una catena di pupu molto disonesta:oops: , mi toccherà migliorarla con il buon fine di sentire differenze sostanziali tra cavi? Idea Andiamo in rete a cercare di migliorare la catena
2)
- Cavolacci! Gli altri lo sentono! DEVO sentirlo anche io:( , cavolino! , altrimenti faccio la figura del sordastro che non conta una cippa poco raffinato; uno che non coglie sottigliezze e sfumature! Poi non mi ascolta più nessuno... Idea! mi faccio un bel regalo mi compro un qualcosa di super-figo , e faccio le comparative, ci faccio una mini-rece-imho- solo impressioni soggettivissimo imho personali e un sacco di differenze e paroloni mutuate da recensioni precedenti, ci infilo anche una mega sinfonia di qualcuno famoso che fa ancor più figo , per un cavo di questa sezione crigenizzato argentato, dorato e impanato non basta mica la Daiana Cralla
flovato ha scritto:
Se tu metti un cavo buono in una catena "onesta" non puoi non sentire le differenze o in alternativa hai provato l'Abarth nelle condizioni di terreno sbagliate.
La mia risposta è ovvia... si, ci sono delle differenze e le sento, nel mio caso non si tratta di sfumature ma questo rientra nel personale valore che ognuno di noi da alle piccole cose.
Queste sono 2 colonne portanti sulle quali poggia la fuffa dell'hi-fi, e l'utente medio sprovveduto ci cade con tutte le scarpe.
1)
Flovato ha scritto:"metti un cavo buono in una catena "onesta" non puoi non sentire le differenze o in alternativa"
- Cavoletti! Dovrò ammettere di avere una catena di pupu molto disonesta:oops: , mi toccherà migliorarla con il buon fine di sentire differenze sostanziali tra cavi? Idea Andiamo in rete a cercare di migliorare la catena
2)
Flovato ha scritto:"si, ci sono delle differenze e le sento, nel mio caso non si tratta di sfumature ma questo rientra nel personale valore che ognuno di noi da alle piccole cose."
- Cavolacci! Gli altri lo sentono! DEVO sentirlo anche io:( , cavolino! , altrimenti faccio la figura del sordastro che non conta una cippa poco raffinato; uno che non coglie sottigliezze e sfumature! Poi non mi ascolta più nessuno... Idea! mi faccio un bel regalo mi compro un qualcosa di super-figo , e faccio le comparative, ci faccio una mini-rece-imho- solo impressioni soggettivissimo imho personali e un sacco di differenze e paroloni mutuate da recensioni precedenti, ci infilo anche una mega sinfonia di qualcuno famoso che fa ancor più figo , per un cavo di questa sezione crigenizzato argentato, dorato e impanato non basta mica la Daiana Cralla
alessandro1- Membro classe argento
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Cavi - Duplo e play doh (DIY) su progetto Tony Wolf
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
gigetto ha scritto:Grazie, se prenderò un bel classe d in sostituzione del Breeze approfondirò l'argomento cavi.
Per quello che vale la mia imho... dopo che mi son fatto i pezzi della catena abbastanza tosti, l'impianto suona molto bene con i cavi scarsi e suona molto bene con i cavi meno scarsi. (sia il coax che l'rca)
alessandro1- Membro classe argento
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
gigetto ha scritto:Grazie, se prenderò un bel classe d in sostituzione del Breeze approfondirò l'argomento cavi.
Il mio impianto "Imperatore" che vedi in firma lo ritengo molto sensibile al cambio cavi, opinione condivisa da chi lo ha ascoltato.
scontin- Membro classe argento
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
alessandro1 ha scritto:
- Cavolacci! Gli altri lo sentono! DEVO sentirlo anche io:( , cavolino! , altrimenti faccio la figura del sordastro che non conta una cippa poco raffinato; uno che non coglie sottigliezze e sfumature! Poi non mi ascolta più nessuno... Idea! mi faccio un bel regalo mi compro un qualcosa di super-figo , e faccio le comparative, ci faccio una mini-rece-imho- solo impressioni soggettivissimo imho personali e un sacco di differenze e paroloni mutuate da recensioni precedenti, ci infilo anche una mega sinfonia di qualcuno famoso che fa ancor più figo , per un cavo di questa sezione crigenizzato argentato, dorato e impanato non basta mica la Daiana Cralla
Ma no dai Alessandro, tu sei una persona seria con cui si può discutere del non sento.
Sarebbe un errore imperdonabile classificare gli audiofili tra chi sente e chi non sente, razzismo auricolare.
Possiamo convergere sul fatto che ci sono "situazioni" favorevoli e "situazioni" sfavorevoli e anche qui preciso che non sto alludendo che la mia catena è migliore o peggiore della tua... è solo un'altra.
Premesso questo domandiamoci il perché delle due opinioni divergenti tra me e te.
La prima cosa da chiedersi in modo assolutamente riverente è... che cavi hai provato ?
Non lo dico in tono polemico, non dico che io ho provato quelli buoni e tu quelli cattivi voglio solo saperlo per capire.
Può essere che uno dei due sia in errore ?
Escluse le capacità uditive dei due (io ho fatto recentemente esame audiometrico ) o io mi invento le cose oppure per un motivo a me sconosciuto da te non ci sono i requisisti giusti.
Visto che hai l'avatar con le cuffie posso citarti il famoso esilarante siparietto nello stand Portento Audio a Monaco dove indovinai il cavo cuffie cambiato 5 volte su 5, bendato e in presenza di testimoni.
SuperFlovato ?
Assolutamente no, sono differenze che si sentono, non ci vuole nessun super udito.
Se ti fa piacere ti faccio avere un cavo di "riferimento" da provare "da solo" e senza condizionamenti.
Poi scrivi quello che non senti, ti leggerò con piacere.
PS: Adesso verrà giù il pandemonio perché le malelingue scriveranno che sto pubblicizzando il solito marchio.
In rete è STRAPIENO DI SOLITI MARCHI che offrono la possibilità GRATUITA !!!! di provare SENZA IMPEGNO !!!! i prodotti.
(non riferito a te Alessandro)
Se uno non li prova di che cavolo vogliamo discutere.
Io li provo e in molti casi ci spendo dei soldi.
Perché lo faccio ?
Perché mi piace provare cose nuove... sembra strano vero ?
flovato- UTENTE BANNATO
- Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Impianto : (non specificato)
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Concordo.alessandro1 ha scritto:gigetto ha scritto:Grazie, se prenderò un bel classe d in sostituzione del Breeze approfondirò l'argomento cavi.
Per quello che vale la mia imho... dopo che mi son fatto i pezzi della catena abbastanza tosti, l'impianto suona molto bene con i cavi scarsi e suona molto bene con i cavi meno scarsi. (sia il coax che l'rca)
Per la mia esperienza direi anche che ci sono anche cavi "buoni" che costano poco, e cavi "balordi" che costano tanto.
Inoltre, visto che i cavi (in minima parte) equalizzano, non è detto che un buon cavo su in impianto lo sia anche su un altro.
Io ero presente e confermo, anche se prima Scontin mi ha dato qualcosa da bere e magari era drogato.... quindi la prova non era valida!scontin ha scritto:gigetto ha scritto:Grazie, se prenderò un bel classe d in sostituzione del Breeze approfondirò l'argomento cavi.
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Zio- Membro classe argento
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Impianto : Sorgente, amplificazione, casse, un po' come tutti...
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Zio ha scritto:
Concordo.
Per la mia esperienza direi anche che ci sono anche cavi "buoni" che costano poco, e cavi "balordi" che costano tanto.
Inoltre, visto che i cavi (in minima parte) equalizzano, non è detto che un buon cavo su in impianto lo sia anche su un altro.
Quoto.
@Alessandro: Tanto per sgombrare il campo e giocare d'anticipo sulle solite accuse:
Puoi provare i cavi di Pierpaolo, io non ho nessun contatto con lui e non ho alcun interesse (presunto).
Possibilità di provare i prodotti per 14 giorni
http://www.portentoaudio.it/
flovato- UTENTE BANNATO
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Impianto : (non specificato)
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
la robina di yulian non lo promuovi più?
non ascoltate quest'uomo, fa prendere patacche
è provato
non ascoltate quest'uomo, fa prendere patacche
è provato
lello64- Membro classe diamante
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Numero di messaggi : 14420
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Con tutta la stima che provo per Pierpaolo, a quelle cifre io (e dico io) non dedicherei nemmeno 30 secondi del mio tempo per fare delle prove.flovato ha scritto:Puoi provare i cavi di Pierpaolo, io non ho nessun contatto con lui e non ho alcun interesse (presunto).
Possibilità di provare i prodotti per 14 giorni
http://www.portentoaudio.it/
Perlomeno il mio impianto non è adeguato a quei cavi (e nemmeno il mio portafogli).
Sicuramente avrei maggiori risultati sostituendo il DAC o perlomento alimentandolo in modo ottimale, quindi non mi si pone nemmeno il dubbio.
Conclusione: io i cavi non li provo nemmeno.
Zio- Membro classe argento
- Data d'iscrizione : 06.04.13
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Impianto : Sorgente, amplificazione, casse, un po' come tutti...
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
non lo considerate, è in mala fede
lello64- Membro classe diamante
- Data d'iscrizione : 10.06.10
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Io i cavi di Pierpaolo li ho invece provati.
Alcuni non mi sono piaciuti, altri sì, alcuni comprati, altri no.
Pataccaro no però.
Alcuni non mi sono piaciuti, altri sì, alcuni comprati, altri no.
Pataccaro no però.
scontin- Membro classe argento
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
scontin ha scritto:Io i cavi di Pierpaolo li ho invece provati.
Alcuni non mi sono piaciuti, altri sì, alcuni comprati, altri no.
Pataccaro no però.
il patacca è flovato
su quei prodotti la penso come zio, non li provo, non sono un fesso
lello64- Membro classe diamante
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
lello64 ha scritto:...non sono un fesso
Fesso non lo so ma maleducato seriale questo sicuramente.
Così en passant pataccara sarà tua sorella.
Vedi si smetterla di offendere perché avresti rotto il cazzo.
Se hai prove di quanto vai farneticando mettile in chiaro altrimenti zittisciti, prova con un calzino.
NB: Il mio entusiasmo per il Mago Yulian era un entusiasmo condiviso da molti all'epoca. Sono anch'io tra i "fregati" quindi non capisco perché continuate a tirar fuori sta storia, c'è scritto tutto in chiaro sul forum, la storpiatura degli accadimenti perpetrata sistematicamente allo scopo di cambiarne il significato è quanto di più subdolo e infimo ci possa essere. Vergognati.
flovato- UTENTE BANNATO
- Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Impianto : (non specificato)
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
facciamo così
adesso devo lavorare
lo so, è una cosa bizzarra per te me mi tocca
appena ho tempo faccio una collection di eventi per giudicare assieme
in modo educato, con garbo
adesso devo lavorare
lo so, è una cosa bizzarra per te me mi tocca
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lello64- Membro classe diamante
- Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14420
Provincia : bologna
Impianto : x+y
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
ma vergognati tu, marchetta umana, "entusiasmo condiviso", peccato tutti gli altrientusiasti non marchettassero quanto te, e come continui a fare con i cavi da 800 euro ...ma vergognati...ma veramente
ebbe' io mi spendo alla grande per ciccio pasticcio e chissa' che ciccio pasticcio non si spenda alla grande con me....
amp da 1000 euro , cavi da 800, cavi da 500, casse da 1000, marchettare con produttori di casse e amp è un po' piu' dura, loro non è che ti possono regalare qualcosa di consistente , mica si parla di cavi di rame (a quanto lo fanno il rame al metro...? ) dove puoi ricaricare per 10n volte robe costate un 'inezia....
che buffone...un patetico buffone...
ebbe' io mi spendo alla grande per ciccio pasticcio e chissa' che ciccio pasticcio non si spenda alla grande con me....
amp da 1000 euro , cavi da 800, cavi da 500, casse da 1000, marchettare con produttori di casse e amp è un po' piu' dura, loro non è che ti possono regalare qualcosa di consistente , mica si parla di cavi di rame (a quanto lo fanno il rame al metro...? ) dove puoi ricaricare per 10n volte robe costate un 'inezia....
che buffone...un patetico buffone...
Ultima modifica di schwantz34 il Mar 1 Mar 2016 - 14:53 - modificato 1 volta.
schwantz34- Membro classe diamante
- Data d'iscrizione : 28.10.08
Numero di messaggi : 15857
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Provincia : Caerdydd
Impianto : minimalista, uso un vecchio walkman con gli auricolari...
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
lello64 ha scritto:
appena ho tempo faccio una collection di eventi per giudicare assieme
in modo educato, con garbo
Ma quanto male ti butta la vita figliolo ?
Tutte ste energie dedicate a mettere in cattiva luce il sottoscritto... o meglio... a salvare i poveri audiofili dal malefico Mefisto Flovato.
Mo cambio avatar:
flovato- UTENTE BANNATO
- Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Impianto : (non specificato)
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
schwantz34 ha scritto:ma vergognati tu, marchetta umana,
Marchetta ?
Adesso ho capito... è la puttana, hai presente il XXX concepimento.
schwantz34 ha scritto:che buffone...
Siete rimasti in due, ormai devi dar fondo alle tutte le tue energie ma tanto non l'avrai vinta... resto qui solo per te.
In questi ultimi giorni ti è presa la rabbia , era da tempo che non ti leggevo cosi scomposto e aggressivo.
Che succede "pulcino pio", che succede ?
Ti gira male ?
Prova in bagno, se non hai altre possibilità non diventi cieco... rilassa, tranquillo.
flovato- UTENTE BANNATO
- Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
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Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7HEpJjt6s
scontin- Membro classe argento
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Sony WH-1000XM4, Dodocool DA106
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
piu' che la rabbia, il sentimento prevalente è quella dello stupore, stupore per un tizio piu' che grandicello, che si diverte a manifestare il proprio vuoto pneumatico...anche con un certo orgoglio, uno che pure i suoi "amici" considerano un minus h....
uno che fa il marchettaro per un pugno di cavi...lecca i culi a destra e manca per avere un ritorno...
uno che passa le giornate per forum a scrivere idiozie...vedi che gli spritz e la sgnapa sono tremendi...
ora scusa ma devo assentarmi...tu continua a scrivere boiate, poi mi faccio due risate stasera con calma.
uno che fa il marchettaro per un pugno di cavi...lecca i culi a destra e manca per avere un ritorno...
uno che passa le giornate per forum a scrivere idiozie...vedi che gli spritz e la sgnapa sono tremendi...
ora scusa ma devo assentarmi...tu continua a scrivere boiate, poi mi faccio due risate stasera con calma.
schwantz34- Membro classe diamante
- Data d'iscrizione : 28.10.08
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Località : Caerdydd
Provincia : Caerdydd
Impianto : minimalista, uso un vecchio walkman con gli auricolari...
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Siamo tra amici vero ?
Si scherza vero ?
A non si scherza ?
Allora un piccolo ripassino copia/incolla così... tanto per mettere in guardia gli "amici" che si divertono a metter in giro "maledicenze".
Se a loro piace questo gioco caccino fuori UNA CAZZUTISSIMA PROVA DI QUELLO CHE STANNO SCRIVENDO !!!
Una, una sola prova che avvalori le loro strampalate teorie.
E poi io sarei IL BUFFONE !!!
Differenza fra calunnia e diffamazione
Pubblicato da Nicola Canestrini
Argomenti correlati: calunnia, diffamazione, libera manifestazione del pensiero, diritto di cronaca, diritto di satira, diritto di critica
Calunnia e diffamazione spesso vengono confusi: ecco i principali tratti caratterizzanti dei due reati, che possono entrambi comportare una condanna penale e l'obbligo al risarcimento dei danni.
In breve: le "maledicenze" dette alle spalle costituiscono una diffamazione (art. 595 c.p.), mentre perchè si possa parlare di calunnia (art. 368 c.p.) ci deve essere una accusa di un vero e proprio reato resa formalmente davanti a pubblici ufficiali.
1. La diffamazione
Chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena consiste nella pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
(art. 595 Codice Penale e articolo 52 , comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
Il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione è la reputazione, intesa come l'opinione sociale dell'onore di una persona, la stima diffusa nell'ambiente sociale, insomma: ciò che gli altri pensano di una persona.
Perché ci possa essere un procedimento penale e la condanna, è necessario procedere con la istanza di punizione avanti l’autorità giudiziaria (cd. "querela”) entro 3 mesi (non .. 90 giorni) da quando la vittima ha conoscenza certa del fatto.
1.1 Requisiti del reato
Affinchè sussista il reato di diffamazione – procedibile a querela entro 3 mesi! - devono sussistere tre requisiti:
assenza dell'offeso (se è presente sussisterà il reato di ingiuria)
offesa all'altrui reputazione
comunicazione a più persone. Non sussiste quindi il reato di diffamazione nella lesione della reputazione comunicata ad una persona solamente, pur potendo essere ciò sufficiente per richiedere il risarcimento del danno in via civile.
1.2 La comunicazione offensiva deve essere percepita nello stesso luogo e nello stesso momento da più persone?
No: la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che il requisito della comunicazione a più persone è soddisfatto anche quando la percezione dell'offesa da parte dei terzi non avvenga in contemporanea alla trasmissione della comunicazione, né in modo simultaneo tra di loro, ben potendo costoro trovarsi a grande distanza tra essi e persino dall'agente ( C., Sez. V, 21.12.2010; conforme, C., Sez. V, 17.11.2000).
Se la comunicazione diffamatoria è quindi fatta separatamente a più persone anche in momenti temporali diversi, il reato si perfeziona con la seconda comunicazione (e le ulteriori comunicazioni rilevano solo ai fini della gravità del reato per il maggior danno che ne deriva). Non sussiste tuttavia il requisito della "comunicazione a più persone" nel caso in cui la diffusione della comunicazione offensiva sia dovuta all'esclusiva iniziativa del destinatario, (v. ad es., C., Sez. V, 23.1.2009).
Di più: nella diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche nell'ipotesi in cui le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona, ma in realtà destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza ( C., Sez. V, 7.12.2012, n. 8011): si pensi ad esempio alla diffamazione mediante telegramma (dovendo considerarsi quali «più persone» l'impiegato del telegrafo ed il destinatario come specifica C., Sez. V, 13.4.2007), o nel caso di una comunicazione inoltrata a mezzo di telefax poiché, come specificato da C., Sez. V, 24.4.2003, le caratteristiche e la natura di questo mezzo lo rendono idoneo a "provocare" la diffusione del contenuto di una determinata comunicazione ad un numero indeterminato di persone.
1.3 E se lo scritto diffamatorio è diretto ad una autorità pubblica?
Particolare interesse suscita la questione circa la sussistenza del requisito della comunicazione a più persone nel caso in cui le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano inviate in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità. A tal proposito, C., Sez. I, 30.5.2007, ha evidenziato come tale requisito sussista qualora lo scritto offensivo sia stato inviato alla pubblica autorità in una busta non chiusa e, quindi, con una forma priva di riservatezza. Non costituisce, al contrario, diffamazione la comunicazione diretta in busta chiusa al superiore di un determinato ufficio, poiché, in tal caso, lo scrivente non vuole che vengano a conoscenza del contenuto della missiva altri soggetti ( C., Sez. V, 11.6.1999).
1.4 .. e via Internet e email?
Con riguardo alla diffamazione a mezzo Internet la sussistenza della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo.
Da ciò ne deriva che il principio tale per cui la diffusione di una notizia immessa nei c.d. mezzi di comunicazione di massa si presume fino a prova contraria, non viene meno in relazione alle comunicazioni via Web ( C., Sez. V, 4.4.2008).
Ovviamene, in caso di più comunicazioni diffamatorie, vi sono più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (ma il temine per la querela dei tre mesi decorre autonomamente per ogni comunicazione diffamatoria: sarà quindi consigliabile fare una querela per ogni presunta diffamazione, o comunque menzionar ogni fatto nell'unica querela cumulativa).
Invece, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( C., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980).
.. e la diffamazione via Facebook?
Facebook non è un luogo immune dalla legge penale (anche se spesso gi utenti si lasciano andare a commenti che .. non farebbero mai ad un microfono davanti ad una piazza gremita di persone).
Postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.; cfr. sentenzaCassazione penale n. 24431/15).
1.5 Bisogna scrivere nome e cognome del soggetto offeso?
La persona diffamata non deve necessariamente indicata nominativamente, deve essere tuttavia individuabile agevolmente e con certezza; è sufficiente che l'offeso possa essere individuato per esclusione in via deduttiva, tra una data categoria di persone, essendo irrilevante che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone.
Non è però consentito fare ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di persone che ritengano di potere essere destinatari della offesa, dato che è richiesto un criterio ragionevolmente oggettivo per l’individuazione dell’offeso.
1.6 Ogni attacco alla altrui sfera morale è diffamazione?
No, dato che bisogna considerare che la nostra Costituzione riconosce, quali insiti del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Costituzione), il diritto di cronaca e di critica.
In breve: il diritto di cronaca si concretizza nella narrazione di fatti (con i requisiti di veridicità, correttezza espressiva, rilevanza sociale della notizia), mentre il diritto di critica consiste in un giudizio o di un'opinione che, dunque, non può in nessun modo essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su un'interpretazione di fatti e comportamenti.
Tra i limiti del diritto di critica non vi sarà, dunque, la veridicità, bensì solo ed unicamente la rilevanza sociale, nonché la correttezza espressiva.
Non ogni espressione "forte" e "pungente" è idonea a configurare penale responsabilità, essendo richiesta ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione un'obiettiva capacità offensiva della comunicazione a prescindere dalla sensibilità del soggetto passivo ( C., Sez. V, 16.2.2011).
Possono integrare il delitto di diffamazione anche offese indirette, o subdole allusioni, espressioni insinuanti e formulazioni allusive, suscitando il dubbio sulla condotta dell'infamato: è da considerarsi diffamatorio l'addebito che sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole (C. 19.10.1979, laddove si legge che per intendere l'ingiustizia dell'offesa è necessaria una valutazione sintetica, oltre che analitica, dello scritto).
Possono rivelarsi offensive anche le espressioni, apparentemente non diffamatorie, le quali abbiano in realtà un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio, che le rende tali ( C., Sez. V, 15.7.2008; C. civ., Sez. III, 13.1.2009, in cui si sanzionava colui che, riferendo in merito alle - reali - parentele siciliane di un soggetto, lo aveva fatto in maniera tale da indurre chi leggeva a ritenere che il soggetto stesso fosse inserito in un'organizzazione mafiosa).
Non commette però mai il reato di diffamazione colui che rappresenta con espressioni congrue la verità dei fatti ( C., Sez. V, 13.1.2010).
1.7 E se è uno scherzo? E la satira?
L’intento della diffamazione consiste nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere altrui reputazione; lo scopo o il motivo di scherzo che si manifesta in modo suscettivo di ledere la reputazione altrui non impedisce l'integrazione del reato sul piano psichico equindi l'attribuzione in un manifesto ad un personaggio pubblico di espressioni volgari e di pesante ironia assume comunque carattere diffamatorio ( C., Sez. V, 25.2.1991), fatto salvo il diritto di satira, che “costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte [...] esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito” (C. civ., Sez. III, 8.2.2012).
2. La calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.
(art. 368 Codice penale)
La calunnia consiste quindi nell'incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti l’autorità giudiziaria (o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire: es. forse dell’ordine, pubblici ufficiali, ..).
Affinchè sussista il reato di calunnia – procedibile d’ufficio, cioè sena necessità di istanza formale di punizione e anche oltre il termine di 3 mesi ! - devono sussistere tre requisiti:
incolpazione falsa
certezza dell’innocenza
dichiarazione formale avanti all’autorità giudiziaria o di polizia.
Non basta quindi offendere l’onore o la reputazione di qualcuno, ma è necessario che il calunniato venga falsamente incolpato davanti all’autorità di polizia di un fatto che corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di reato (furto, truffa, ..).
Come detto, affinchè ci sia reato è necessario vi sia la incolpazione nei confronti di un soggetto che il calunniatore sa innocente.
Ecco perché assoluzione non significa automaticamente essere stati calunniati: bisognerà dimostrare che chi ha presentato la querela o denuncia era certo dell’innocenza dell’incolpato (prova tutt’altro che agevole).
3. Il risarcimento del danno
Evidentemente, come qualsiasi altro reato, anche la diffamazione (reato conto la persona) e la calunnia (reato contro l'amministrazione della giustizia) possono obbligare il condannato a risarcire il danno subito dal danneggiato .
Si rimanda, per l'approfondimento, all'articolo sul risarcimento del danno: qui basti ricordar che è configurabile sia un danno patrimoniale (es. se si è stati licenziati a causa della falsa accusa o della maledicenza, o per quel che si è speso per perseguire il rato, ..) che non patrimoniale (tipicamente il cd. danno morale, cioè del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, qui l'art.2059 c.c.).
Si scherza vero ?
A non si scherza ?
Allora un piccolo ripassino copia/incolla così... tanto per mettere in guardia gli "amici" che si divertono a metter in giro "maledicenze".
Se a loro piace questo gioco caccino fuori UNA CAZZUTISSIMA PROVA DI QUELLO CHE STANNO SCRIVENDO !!!
Una, una sola prova che avvalori le loro strampalate teorie.
E poi io sarei IL BUFFONE !!!
Differenza fra calunnia e diffamazione
Pubblicato da Nicola Canestrini
Argomenti correlati: calunnia, diffamazione, libera manifestazione del pensiero, diritto di cronaca, diritto di satira, diritto di critica
Calunnia e diffamazione spesso vengono confusi: ecco i principali tratti caratterizzanti dei due reati, che possono entrambi comportare una condanna penale e l'obbligo al risarcimento dei danni.
In breve: le "maledicenze" dette alle spalle costituiscono una diffamazione (art. 595 c.p.), mentre perchè si possa parlare di calunnia (art. 368 c.p.) ci deve essere una accusa di un vero e proprio reato resa formalmente davanti a pubblici ufficiali.
1. La diffamazione
Chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena consiste nella pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
(art. 595 Codice Penale e articolo 52 , comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
Il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione è la reputazione, intesa come l'opinione sociale dell'onore di una persona, la stima diffusa nell'ambiente sociale, insomma: ciò che gli altri pensano di una persona.
Perché ci possa essere un procedimento penale e la condanna, è necessario procedere con la istanza di punizione avanti l’autorità giudiziaria (cd. "querela”) entro 3 mesi (non .. 90 giorni) da quando la vittima ha conoscenza certa del fatto.
1.1 Requisiti del reato
Affinchè sussista il reato di diffamazione – procedibile a querela entro 3 mesi! - devono sussistere tre requisiti:
assenza dell'offeso (se è presente sussisterà il reato di ingiuria)
offesa all'altrui reputazione
comunicazione a più persone. Non sussiste quindi il reato di diffamazione nella lesione della reputazione comunicata ad una persona solamente, pur potendo essere ciò sufficiente per richiedere il risarcimento del danno in via civile.
1.2 La comunicazione offensiva deve essere percepita nello stesso luogo e nello stesso momento da più persone?
No: la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che il requisito della comunicazione a più persone è soddisfatto anche quando la percezione dell'offesa da parte dei terzi non avvenga in contemporanea alla trasmissione della comunicazione, né in modo simultaneo tra di loro, ben potendo costoro trovarsi a grande distanza tra essi e persino dall'agente ( C., Sez. V, 21.12.2010; conforme, C., Sez. V, 17.11.2000).
Se la comunicazione diffamatoria è quindi fatta separatamente a più persone anche in momenti temporali diversi, il reato si perfeziona con la seconda comunicazione (e le ulteriori comunicazioni rilevano solo ai fini della gravità del reato per il maggior danno che ne deriva). Non sussiste tuttavia il requisito della "comunicazione a più persone" nel caso in cui la diffusione della comunicazione offensiva sia dovuta all'esclusiva iniziativa del destinatario, (v. ad es., C., Sez. V, 23.1.2009).
Di più: nella diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche nell'ipotesi in cui le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona, ma in realtà destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza ( C., Sez. V, 7.12.2012, n. 8011): si pensi ad esempio alla diffamazione mediante telegramma (dovendo considerarsi quali «più persone» l'impiegato del telegrafo ed il destinatario come specifica C., Sez. V, 13.4.2007), o nel caso di una comunicazione inoltrata a mezzo di telefax poiché, come specificato da C., Sez. V, 24.4.2003, le caratteristiche e la natura di questo mezzo lo rendono idoneo a "provocare" la diffusione del contenuto di una determinata comunicazione ad un numero indeterminato di persone.
1.3 E se lo scritto diffamatorio è diretto ad una autorità pubblica?
Particolare interesse suscita la questione circa la sussistenza del requisito della comunicazione a più persone nel caso in cui le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano inviate in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità. A tal proposito, C., Sez. I, 30.5.2007, ha evidenziato come tale requisito sussista qualora lo scritto offensivo sia stato inviato alla pubblica autorità in una busta non chiusa e, quindi, con una forma priva di riservatezza. Non costituisce, al contrario, diffamazione la comunicazione diretta in busta chiusa al superiore di un determinato ufficio, poiché, in tal caso, lo scrivente non vuole che vengano a conoscenza del contenuto della missiva altri soggetti ( C., Sez. V, 11.6.1999).
1.4 .. e via Internet e email?
Con riguardo alla diffamazione a mezzo Internet la sussistenza della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo.
Da ciò ne deriva che il principio tale per cui la diffusione di una notizia immessa nei c.d. mezzi di comunicazione di massa si presume fino a prova contraria, non viene meno in relazione alle comunicazioni via Web ( C., Sez. V, 4.4.2008).
Ovviamene, in caso di più comunicazioni diffamatorie, vi sono più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (ma il temine per la querela dei tre mesi decorre autonomamente per ogni comunicazione diffamatoria: sarà quindi consigliabile fare una querela per ogni presunta diffamazione, o comunque menzionar ogni fatto nell'unica querela cumulativa).
Invece, l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( C., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980).
.. e la diffamazione via Facebook?
Facebook non è un luogo immune dalla legge penale (anche se spesso gi utenti si lasciano andare a commenti che .. non farebbero mai ad un microfono davanti ad una piazza gremita di persone).
Postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.; cfr. sentenzaCassazione penale n. 24431/15).
1.5 Bisogna scrivere nome e cognome del soggetto offeso?
La persona diffamata non deve necessariamente indicata nominativamente, deve essere tuttavia individuabile agevolmente e con certezza; è sufficiente che l'offeso possa essere individuato per esclusione in via deduttiva, tra una data categoria di persone, essendo irrilevante che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone.
Non è però consentito fare ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di persone che ritengano di potere essere destinatari della offesa, dato che è richiesto un criterio ragionevolmente oggettivo per l’individuazione dell’offeso.
1.6 Ogni attacco alla altrui sfera morale è diffamazione?
No, dato che bisogna considerare che la nostra Costituzione riconosce, quali insiti del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Costituzione), il diritto di cronaca e di critica.
In breve: il diritto di cronaca si concretizza nella narrazione di fatti (con i requisiti di veridicità, correttezza espressiva, rilevanza sociale della notizia), mentre il diritto di critica consiste in un giudizio o di un'opinione che, dunque, non può in nessun modo essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su un'interpretazione di fatti e comportamenti.
Tra i limiti del diritto di critica non vi sarà, dunque, la veridicità, bensì solo ed unicamente la rilevanza sociale, nonché la correttezza espressiva.
Non ogni espressione "forte" e "pungente" è idonea a configurare penale responsabilità, essendo richiesta ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione un'obiettiva capacità offensiva della comunicazione a prescindere dalla sensibilità del soggetto passivo ( C., Sez. V, 16.2.2011).
Possono integrare il delitto di diffamazione anche offese indirette, o subdole allusioni, espressioni insinuanti e formulazioni allusive, suscitando il dubbio sulla condotta dell'infamato: è da considerarsi diffamatorio l'addebito che sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole (C. 19.10.1979, laddove si legge che per intendere l'ingiustizia dell'offesa è necessaria una valutazione sintetica, oltre che analitica, dello scritto).
Possono rivelarsi offensive anche le espressioni, apparentemente non diffamatorie, le quali abbiano in realtà un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio, che le rende tali ( C., Sez. V, 15.7.2008; C. civ., Sez. III, 13.1.2009, in cui si sanzionava colui che, riferendo in merito alle - reali - parentele siciliane di un soggetto, lo aveva fatto in maniera tale da indurre chi leggeva a ritenere che il soggetto stesso fosse inserito in un'organizzazione mafiosa).
Non commette però mai il reato di diffamazione colui che rappresenta con espressioni congrue la verità dei fatti ( C., Sez. V, 13.1.2010).
1.7 E se è uno scherzo? E la satira?
L’intento della diffamazione consiste nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere altrui reputazione; lo scopo o il motivo di scherzo che si manifesta in modo suscettivo di ledere la reputazione altrui non impedisce l'integrazione del reato sul piano psichico equindi l'attribuzione in un manifesto ad un personaggio pubblico di espressioni volgari e di pesante ironia assume comunque carattere diffamatorio ( C., Sez. V, 25.2.1991), fatto salvo il diritto di satira, che “costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte [...] esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito” (C. civ., Sez. III, 8.2.2012).
2. La calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.
(art. 368 Codice penale)
La calunnia consiste quindi nell'incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti l’autorità giudiziaria (o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire: es. forse dell’ordine, pubblici ufficiali, ..).
Affinchè sussista il reato di calunnia – procedibile d’ufficio, cioè sena necessità di istanza formale di punizione e anche oltre il termine di 3 mesi ! - devono sussistere tre requisiti:
incolpazione falsa
certezza dell’innocenza
dichiarazione formale avanti all’autorità giudiziaria o di polizia.
Non basta quindi offendere l’onore o la reputazione di qualcuno, ma è necessario che il calunniato venga falsamente incolpato davanti all’autorità di polizia di un fatto che corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di reato (furto, truffa, ..).
Come detto, affinchè ci sia reato è necessario vi sia la incolpazione nei confronti di un soggetto che il calunniatore sa innocente.
Ecco perché assoluzione non significa automaticamente essere stati calunniati: bisognerà dimostrare che chi ha presentato la querela o denuncia era certo dell’innocenza dell’incolpato (prova tutt’altro che agevole).
3. Il risarcimento del danno
Evidentemente, come qualsiasi altro reato, anche la diffamazione (reato conto la persona) e la calunnia (reato contro l'amministrazione della giustizia) possono obbligare il condannato a risarcire il danno subito dal danneggiato .
Si rimanda, per l'approfondimento, all'articolo sul risarcimento del danno: qui basti ricordar che è configurabile sia un danno patrimoniale (es. se si è stati licenziati a causa della falsa accusa o della maledicenza, o per quel che si è speso per perseguire il rato, ..) che non patrimoniale (tipicamente il cd. danno morale, cioè del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, qui l'art.2059 c.c.).
flovato- UTENTE BANNATO
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Numero di messaggi : 12509
Impianto : (non specificato)
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
ecco, quando non sa piu' come rispondere tira fuori il "mo' chiamo l'avvocato"...er devid letterman de campodarsego...
schwantz34- Membro classe diamante
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Numero di messaggi : 15857
Località : Caerdydd
Provincia : Caerdydd
Impianto : minimalista, uso un vecchio walkman con gli auricolari...
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
flovato ha scritto:
Prova in bagno, se non hai altre possibilità non diventi cieco... rilassa, tranquillo.
ecco dove della mano sicuramente ne fa ampiamente uso, magari per tagliare un cavo o saldare un connettore no, ma per trastullarselo...devi essere un esperto...
schwantz34- Membro classe diamante
- Data d'iscrizione : 28.10.08
Numero di messaggi : 15857
Località : Caerdydd
Provincia : Caerdydd
Impianto : minimalista, uso un vecchio walkman con gli auricolari...
Re: In trenta anni mai sentito suonare un cavo....
Flo, grazie per la proposta dei cavi in prova, ma da questa estate ascolto solo ed esclusivamente musica . E non ne avrei voglia.
Qualche cavo l'ho provato, non tanti a dir la verità. Alcuni regalati da un amico, altri prestati da Turo, altri provati in impianti non miei. Le marche? Boh? ricordo poco: Van Den Hull, Mogami, Less-Loss, Airtech, Ifi... ho avuto il grande piacere di provare anche due cavi USB prezzolati. Fa più differenza la porta USB alla quale li si connette. (lo dico solo per non far la figura del sordo)
Di Pierbass ho i mogami di segnale e il coax. Ricordo che il suo cavo per la Hifiman (HE500) suonava meglio del cavo in dotazione con la cuffia, ma è un "meglio" per il quale non mi sperticherei in lunghe descrizioni, era anche più comodo fisicamente. (lo dico giusto per non far la figura del sordo)
Qualche cavo l'ho provato, non tanti a dir la verità. Alcuni regalati da un amico, altri prestati da Turo, altri provati in impianti non miei. Le marche? Boh? ricordo poco: Van Den Hull, Mogami, Less-Loss, Airtech, Ifi... ho avuto il grande piacere di provare anche due cavi USB prezzolati. Fa più differenza la porta USB alla quale li si connette. (lo dico solo per non far la figura del sordo)
Di Pierbass ho i mogami di segnale e il coax. Ricordo che il suo cavo per la Hifiman (HE500) suonava meglio del cavo in dotazione con la cuffia, ma è un "meglio" per il quale non mi sperticherei in lunghe descrizioni, era anche più comodo fisicamente. (lo dico giusto per non far la figura del sordo)
alessandro1- Membro classe argento
- Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
Impianto : Sorgente - Bristle Blocks 112
Ampli - Megablocks + Unico Plus -
Cavi - Duplo e play doh (DIY) su progetto Tony Wolf
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
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